E' stato approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il modello e le istruzioni per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary-bis) prevista dall’articolo 7 del D.L 193/2016.
Il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” è composto
Il modello deve essere utilizzato dagli autori delle violazioni degli obblighi di dichiarazione che intendono avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014. L’accesso alla procedura è consentito a condizione che gli istanti non abbiano già presentato, entro il 30 novembre 2015, altra istanza per la medesima procedura. Resta impregiudicata la possibilità di presentare l’istanza per i contribuenti che l’hanno già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini della Voluntary disclosure Nazionale.
Il modello è disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it e deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline. È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
Il modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2017. L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate, confermata da apposita comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il 30 settembre 2017, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”. L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione disciplinato al successivo punto 7.4.
La richiesta si considera non trasmessa e, conseguentemente qualora il file che la contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
Secondo quanto previsto, la richiesta di accesso alla voluntary è corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere con le modalità descritte nell’allegato n. 3, idonea a rappresentare analiticamente per ciascuna annualità d’imposta oggetto della procedura:
Di seguito tutti gli allegati (Provvedimento, modello, istruzioni, specifiche tecniche e format della relazione di accompagnamento).
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