Normativa Pubblicata il 02/12/2016

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Avviso di addebito Inps: può essere impugnato in autotutela

L’avviso di addebito dell’Inps per contributi o premi non versati dal cittadino può essere impugnato in autotutela anche dopo la scadenza del termine per il ricorso al Giudice; Messaggio Inps 3913/16



Forma Giuridica: Prassi - Messaggio
Numero 3913 del 29/09/2016
Fonte: Inps

Con Messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016, l'Inps ha chiarito che l’avviso di addebito dell'Inps, avente ad oggetto contributi o premi non versati dal cittadino, può essere impugnato in autotutela anche dopo la scadenza del termine per il ricorso al Giudice (40 giorni dalla notifica), in quanto l’Inps deve sempre avere la possibilità di intervenire per riconoscere le ragioni dei contribuenti, pur in presenza di cartella o avviso di pagamento inoppugnabile.

Riportiamo il testo del Messaggio Inps n. 3913:

L'art. 24, comma 5, del Decreto Legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 dispone che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario".
Per effetto di tale previsione, in assenza di proposizione di ricorso giudiziario nel termine previsto, la cartella (nonché l'avviso di addebito) diventa inoppugnabile.
Tale previsione normativa richiede di essere coordinata con la possibilità per l'Istituto di intervenire in autotutela riconoscendo le ragioni dei contribuenti e annullando in tutto o in parte la pretesa creditoria pur in presenza di una cartella o di un a.v.a. inoppugnabili.

Deve sicuramente essere riconosciuta la possibilità di intervenire in autotutela in presenza di una sentenza dell'Autorità Giudiziaria che, nonostante il decorso del termine per impugnare la cartella/a.v.a. notificati, abbia accertato l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo contributivo.

Quindi, laddove l'A.G. abbia riconosciuto la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente, la struttura dell'Istituto territorialmente competente darà seguito alla sentenza anche intervenendo sul titolo inoppugnabile e quindi operando uno sgravio/annullamento, a seconda dei casi totale o parziale.

Pur in assenza di una sentenza di accertamento dell'Autorità Giudiziaria, si ritiene che deve essere altresì ammessa la possibilità di intervento in autotutela laddove la Sede competente verifichi, sulle base delle disposizioni esistenti, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente pur di fronte ad un titolo non più impugnabile (anche allo scopo di evitare la soccombenza dell'Istituto in un eventuale giudizio di accertamento).

Anche in questo caso, la Sede, analizzata l'istanza del contribuente e verificata l'infondatezza delle ragioni sostanziali che hanno determinato l'emissione del titolo, dovrà intervenire in autotutela sgravando/annullando il titolo indebitamente emesso.

Non sarà invece possibile intervenire in autotutela in presenza di un titolo inoppugnabile, laddove il debitore eccepisca l'avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso dal momento che la pretesa del contribuente in tale situazione non è basata su motivazioni che legittimino l'attivazione dell'Istituto per ragioni di giustizia sostanziale.

Fonte: Inps


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