Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, la Legge del 29 ottobre 2016 n. 199 (Legge contro il caporalato), contenente le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, e in vigore da oggi, 4 novembre 2016.
Tra le disposizioni vi è la previsione di un inasprimento delle sanzioni in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, così l'art. 1 stabilisce che:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
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