Normativa Pubblicata il 05/08/2016

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Trasferimento della residenza in Italia e valore normale delle attività/passività

Con la Risoluzione 69/2016 l'Agenzia ha fonrnito importanti chiarimenti su come applicare il valore normale per le attività/passività nel caso di fusione per incorporazione tra una società italiana e una holding estera



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 69/E del 08/08/2016
Fonte: Agenzia delle Entrate

Il 5 agosto 2016, con la Risoluzione n. 69/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione del nuovo art. 166-bis "trasferimento della residenza nel territorio dello Stato" del TUIR (DPR 917/86),  dopo le modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione (art. 12 D. Lgs 147/2015).

In particolare l'interpello riguardava la fusione per incorporazione tra una società italiana e una holding lussemburghese, e sono stati posti tre quesiti all'Agenzia delle Entrate:

  1. se le società di capitali costituite in Stati membri dell’UE rientrino fra “i soggetti che esercitano imprese commerciali” cui fa riferimento l'art. 166- bis del TUIR, a prescindere dal tipo di attività esercitata;→ l'Agenzia ha chiarito che il fatto che la società estera sia una holding non è di ostacolo per l'applicazione della nuova norma.
  2. se la norma in questione possa applicarsi al trasferimento in Italia della società estera ,che ha la particolarità di avvenire tramite una fusione per incorporazione;→ l'Agenzia ha chiarito che dal momento che la società sposta la residenza in Italia, non è rilevante la modalità con cui questo avviene. Quindi anche nel caso di fusione per incorporazione si può usare la normativa prevista all'art. 166-bis TUIR
  3. se la valorizzazione di cui all’articolo 166-bis del TUIR assuma piena rilevanza anche per quelle attività e passività che, ad esito della fusione, non risultino iscritte in bilancio perché, ad esempio, sono state totalmente ammortizzate ,ovvero che siano iscritte al costo per un importo inferiore rispetto al valore normale.→ l'Agenzia ha chiarito che il valore normale si applica anche a tali beni.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


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risoluzione 69-2016
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