Con il Provvedimento n.125604/2016 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi, ha approvato il modello e le istruzioni dell'istanza per il rimborso del canone RAI.
In particolare sono definite le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto.
Il modello può essere utilizzato sia da parte del titolare del contratto di fornitura elettrica sia dagli eredi, ed è disponibile in formato elettronico sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it.
Modalità di presentazione dell’istanza di rimborso
L’istanza di rimborso può essere presentata sia telematicamente a partire dal 15 settembre 2016; sia per raccomandata.
Nel caso in cui sia presentata telematicamente:
- direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, con una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati appositamente delegati dal contribuente, che a tal fine utilizzano l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.Gli intermediari devono:
- consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate, attestante la corretta trasmissione dell’istanza di rimborso;
- conservare per 10 anni l’originale dell’istanza di rimborso sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso;
- conservare per 10 anni la delega del richiedente alla trasmissione dell’istanza di rimborso.
La richiesta di rimborso si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate attestante la corretta trasmissione dell’istanza di rimborso.
Nel caso in cui sia presentata con raccomandata:
- deve essere allegata una copia di un valido documento di riconoscimento,
- deve essere spedita a: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
L’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale, e la ricevuta dell’avvenuta spedizione, unitamente a copia dell’istanza di rimborso inviata, deve essere conservata per 10 anni per eventuali controlli dell'Agenzia,
Motivazioni dell’istanza di rimborso
Nell’istanza di rimborso il richiedente deve indicare il motivo della richiesta, riportando:
- codice 1- possesso dei requisiti di esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, L . 244/2007 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro);
- codice 2- possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
- codice 3- è stato pagato il canone sia mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, sia con modalità diverse dall’addebito;
- codice 4- è stato pagato il canone sia mediante addebito sulle fatture per energia elettrica sia mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
- codice 5- è stata presentata la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
- codice 6 - altri motivi diversi dai precedenti.
Esecuzione dei rimborsi
I rimborsi riconosciuti spettanti dall'Agenzia sono effettuati:
- dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile,
- dalle imprese elettriche con altre modalità, se è assicurata all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso.