Pubblicato il Provvedimento del 26 luglio 2016 n. 119038 contenente le modalità e termini per la correzione da parte degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione (RIFI) di errori minori o amministrativi ovvero gravi non conformità notificati dall’Autorità fiscale degli Stati Uniti d’America e aggiornamento degli allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015.
Ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo FATCA, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95, l’Autorità fiscale degli Stati Uniti notifica all’Agenzia delle entrate eventuali errori minori e amministrativi ovvero gravi non conformità rilevati nelle comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle entrate, ricevuta la notifica, a sua volta comunica, tramite Pec, alla RIFI interessata la segnalazione di errore minore e amministrativo ovvero di grave non conformità.
Gli errori possono essere corretti:
a) a seguito delle comunicazioni di cui sopra ovvero
b) su iniziativa spontanea della RIFI.
Nel primo caso la trasmissione della comunicazione correttiva, da parte della RIFI, degli errori avviene:
a) in caso di errore minore e amministrativo, entro 90 giorni dalla data di ricezione della PEC;
b) in caso di grave non conformità, entro 16 mesi dalla data di ricezione della PEC.
Il Provvedimento in oggetto integra il provvedimento del 7 agosto 2015.
Scarica anche il testo di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa statunitense FATCA entrata in vigore il 1° luglio 2014.