Con Circolare del 15 luglio 2016 n. 31/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, concernenti il regime IVA relativo a talune prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi.
In merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, la circolare chiarisce che si applicano ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, quindi per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro tale data e ancora in essere, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota IVA del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.
Ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente.
Tra detti contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.
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