Normativa Pubblicata il 12/07/2016

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Nuovo Codice doganale dell’Unione: le istruzioni delle Dogane

Le novità del nuovo codice doganale dell'Unione a partire dal 1° maggio 2016 nella Circolare delle Dogane del 19.04.2016 n. 8 e in un Comunicato Stampa che qui alleghiamo



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 8 del 19/04/2016
Fonte: Agenzia delle Dogane

Con Circolare del 19 aprile 2016 n. 8/D, l’Agenzia delle Dogane pubblica le istruzioni procedurali ed operative in vista dell’entrata in vigore, a decorrere dal 1° maggio 2016, del nuovo Codice doganale europeo, fornendo una prima disamina delle principali novità introdotte dalla citata normativa doganale unionale impartendo direttive procedurali ed operative relative a taluni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori.

Lo spirito che impronta il nuovo Codice Doganale dell’Unione è quello di facilitare ulteriormente i traffici leciti e di ridurre gli ostacoli al commercio tra l’Unione ed il resto del mondo mediante l’adozione di regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. In tale scenario, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio è un elemento essenziale per assicurare i predetti fini (considerando n.16 e art. 6 CDU).

Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale unionale è previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche (reassessment).

Il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative avverrà, invece, presumibilmente entro fine 2020. Fino ad allora, il generale obbligo di scambio delle informazioni tra autorità doganali e tra queste e gli operatori economici tramite procedimenti informatici, stabilito nel par. 1) dell’art. 6 del CDU, può essere derogato mediante utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici qualora i sistemi nazionali non siano in grado di supportare le procedure previste dalle nuove disposizioni doganali unionali.

Fonte: Agenzia delle Dogane


2 FILE ALLEGATI:
Circolare Agenzia delle Dogane del 18.04.2016 n. 8/D Comunicato stampa dell'Agenzia delle Dogane del 19.04.2016 - Il Codice doganale dell’Unione Europea: cosa accade dal 1° maggio 2016
TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze Operazioni Intra ed extra comunitarie