Con Provvedimento del 30 giugno 2016 n. 102807 l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo dei distributori automatici (vending machine).
Il presente documento definisce quindi le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle vending machine nella “fase transitoria”, le regole tecniche da seguire, l’individuazione delle informazioni da trasmettere, del loro formato e dei tempi di trasmissione nonché i meccanismi e i processi di certificazione delle componenti software degli apparecchi attualmente utilizzati dagli operatori di mercato, volti a garantire la sicurezza e l’autenticità dei dati memorizzati e trasmessi.
Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; il medesimo articolo 2, inoltre, stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Il comma 2 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 sancisce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligatorietà della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti che svolgono l’attività di erogazione di beni e servizi mediante vending machine.
Pertanto si rende necessaria una “fiscalizzazione graduale” delle vending machine, costituita da una soluzione “transitoria”, da utilizzare non oltre il 31 dicembre 2022 e da una soluzione “a regime” che verrà disciplinata con successivo provvedimento.
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