Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2016 il decreto dell'8 aprile 2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il credito d’imposta riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole, come disposto dall’articolo 1, comma 145, della legge 107/2015.
Il decreto fornisce le modalità attuative del c.d. "school bonus" previsto dall'art. 1, commi 145- 150, della Legge n. 107/2015 (la Legge sulla Buona Scuola) e modificato dalla Legge di Stabilità 2016.
Il credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 è previsto in favore dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, persone fisiche nonchè agli enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti.
Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali. Il credito e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono quindi del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d'imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione.