La Legge di Stabilità 2016 (il comma 653 ha introdotto l’art. 46-ter nella Legge 298/74) ha introdotto disposizioni che riguardano il settore dell’autotrasporto, in merito alla documentazione richiesta per il trasporto internazionale di cose, in particolare ha stabilito che la mancanza di documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali è oggetto di una sanzione amministrativa pecuniaria e del fermo amministrativo del veicolo fino all’esibizione del documento mancante.
Per questo motivo, con Circolare n. 300/A/1347/16/108/13/1 del 26 marzo 2016, che qui alleghiamo, il Ministero dell’Interno fornisce indirizzi generali in merito alle disposizioni in materia di documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali.
La disposizione si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto proprio che per conto di terzi, intendendosi con tale indicazione la relazione di traffico che coinvolge due o più Paesi sia membri dell’UE che extracomunitari, che origina o termina in Italia ovvero in cui l’Italia è solo un Paese di transito.
Oggetto del controllo è qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola o consuetudine internazionale sia accompagnatorio delle merci.
I comportamenti oggetto di sanzione da parte della nuova norma sono diversi; si prevede, infatti, una sanzione per il caso di mancanza momentanea del documento a bordo del veicolo ed un’altra in caso di mancata o incompleta compilazione del documento stesso.
In quest’ultimo caso, l’entità della sanzione amministrativa è diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l’impossibilità di accertare la regolarità amministrativa del trasporto.
Documenti richiesti per i trasporti internazionali di merci
Il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di Sicurezza.
L’idoneità del documento di trasporto deve essere valutata in relazione alla funzione richiesta dalla norma di dare adeguata contezza della regolarità del trasporto e, quindi, in funzione della presenza al suo interno di elementi essenziali quali, almeno, la tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e quello di scarico ed il vettore o sub-vettore che effettua il trasporto.
A titolo meramente esemplificativo, si rappresenta che i documenti più comuni sono costituiti dalla lettera di vettura internazionale (CMR – Convention des Marchandises par Route) o dal DDT (documento di trasporto). Tra gli altri documenti ritenuti parimenti idonei a dimostrare la regolarità del trasporto, si citano, ad esempio, i certificati sanitari, veterinari o fitosanitari, documenti specifici prodotti per garantire che alcune tipologie di merci spedite (in particolare, i prodotti agricoli, quelli di origine animale e quelli alimentari in generale) rispettano le norme igienico-sanitarie del paese di origine e di quello di destinazione, documenti di trasporto per merci pericolose in regime ADR, documentazione amministrativa o formulari per movimentazione di rifiuti, sostanze radioattive, esplosivi, armi, gas tossici.
Scarica il testo della Circolare qui allegato.
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