Dal 1° gennaio 2016 Il nuovo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2016 ha stabilito che:
“Le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 9) della tabella A, Parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
a) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10 per cento;
b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10 per cento.
Per l’anno 2016 le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 2) della tabella A, Parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:
a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:7,65 per cento;
b) animali vivi della specie suina:7,95 per cento.”.
Decreto, tiene conto, quindi, della flessibilità concessa dal legislatore nel comma 908 dell’articolo unico della legge di Stabilità 2016, e, nel rispetto dei fondi messi a disposizione, indica le nuove percentuali.