Con effetto dal 15 maggio 2016, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo passa dal 4,88% al 4,13%.
La nuova misura degli interessi, determinata con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016 n. 60535, così come previsto dall’art. 30 del DPR n. 602/73, è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che, come comunicato dalla Banca d’Italia, nel 2015 ha registrato una leggera flessione.
Si ricorda che l’articolo 30 del DPR 602/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.