Con il decreto legislativo dell'11 febbraio 2016 n. 24, viene aggiornato l’articolo 17 del Dpr 633/72, in attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) a determinate operazioni a rischio frodi.
In particolare vengono individuati puntualmente le operazioni coinvolte dal meccanismo di inversione contabile (reverse charge), ecco le modifiche:
Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del presente articolo, ovvero per le cessioni di telefoni cellulari, di console, tablet, pc e microprocessori, per i trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra e certificati relativi al gas e all'energia elettrica, si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
Ti potrebbe interessare l'ebook "Reverse charge - casi pratici (eBook 2016)" contenente 34 casi risolti con esempi, fac-simili e riferimenti legislativi sul reverse charge e le operazioni Iva transnazionali.