Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 04/04/2007
Intitolazione:
Contenzioso tributario - Poteri istruttori delle Commissioni tributarie - Facolta' di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari per la decisione - Mancata previsione - Denunciata assoluta irrazionalita', ingiustificata discriminazione tra cittadini a seconda della tipologia degli accertamenti da svolgere, compressione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione, in base ad interpretazione dei poteri officiosi delle Commissioni tributarie ispirata ai principi della terzieta' del giudice, dell'onere della prova e dell'applicabilita' (in quanto compatibili) delle norme del codice di procedura civile - Non fondatezza della questione.
Massima:
E' infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, del DLG n. 546/1992 nella parte in cui, nel processo tributario, non prevede tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, e cio' perche' ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto menzionato sono estensibili al giudice tributario nel rispetto della terzieta' dello stesso gli artt. 210 e 213 c.p.c.
*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.