Normativa Pubblicata il 03/12/2015

Tempo di lettura: 1 minuto

Credito d'imposta per imprese che assumono detenuti: il codice tributo

Ecco il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto per le imprese che assumono detenuti per un periodo non inferiore a 30 giorni; Risoluzione del 30.11.2015 n. 102



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 102 del 30/11/2015
Fonte: Agenzia delle Entrate

Si ricorda che, l’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d’imposta alle imprese che assumono, per un periodo d’imposta non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.

Con Risoluzione del 30 novembre 2015 n. 102/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato con l’anno per il quale è concesso il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che il suddetto codice tributo “6858” è operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dalla medesima data è soppresso il codice tributo “6741”.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 30/11/2015 n. 102/E
TAG: Agevolazioni Covid-19 Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze