Si ricorda che, l’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d’imposta alle imprese che assumono, per un periodo d’imposta non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.
Con Risoluzione del 30 novembre 2015 n. 102/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato con l’anno per il quale è concesso il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che il suddetto codice tributo “6858” è operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dalla medesima data è soppresso il codice tributo “6741”.