Con Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2015 n. 9/DF viene chiarito che dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale (IMU) propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
In questo contesto, il dipartimento delle Finanze include esplicitamente gli immobili costruiti da cooperative edilizie, a proprietà divisa, che hanno lo scopo di assegnare tali alloggi ai soci, in quanto "tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni".
Sempre in tema di assegnazioni in proprietà di alloggi da parte di una cooperativa edilizia, è importante richiamare come la stessa Corte di Cassazione, nella massima tratta dalla sentenza n. 5724 del 23 marzo 2004, ha ancora una volta affermato che “L'assegnazione in favore del socio dell'alloggio realizzato da una società cooperativa edilizia è, al pari di una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il trasferimento all'acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto: un trasferimento pieno e definitivo, essendo da escludere che solo con la definitiva liquidazione della cooperativa quel passaggio di proprietà si perfezioni e si consolidi in capo al socio”.