Con Circolare del 22 ottobre 2015 n. 34/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce le risposte ad ulteriori richieste di chiarimenti sulla dichiarazione precompilata da parte ci Caf e professionisti, in particolare su dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo.
In merito alla tardività, ovvero al fine di individuare il dies a quo per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730 occorre, preliminarmente, individuare il momento in cui la violazione può dirsi commessa, anche alla luce della proroga disposta con D.P.C.M. 26 giugno 2015.
La disposizione, infatti, considerata l’opportunità di prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, di “completare, entro il 23 luglio 2015, (…) la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni”.
Pertanto, tenuto conto delle finalità del decreto ed anche al fine di semplificare gli adempimenti, si ritiene che il dies a quo per la regolarizzazione della violazione decorra comunque dal termine prorogato, ossia dal 23 luglio 2015.
Indice della Circolare:
1. PREMESSA
2. SANZIONE PER VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE
3. MODELLO 730 RETTIFICATIVO
4. TARDIVITÀ DEI MODELLI