Normativa Pubblicata il 16/10/2015

Tempo di lettura: 2 minuti

Art Bonus sì per le fondazioni bancarie che provvedono al pagamento delle fatture

Si al credito d'imposta (art-bonus) per le Fondazioni bancarie che preferiscono occuparsi direttamente dei progetti di restauro e di valorizzazione di un bene pubblico sulla base di protocolli d'intesa; Risoluzione del 15.10.2015 n. 87



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 87 del 15/10/2015
Fonte: Agenzia delle Entrate

Alcune fondazioni bancarie, aventi come scopo statutario l’intervento nel territorio di riferimento, attraverso l’erogazione di contributi e la promozione di iniziative, e che hanno prescelto, nell’ambito dei settori istituzionali previsti nell’art. 1, comma 1, lett. c-bis), D.Lgs. n. 153/1999 (cd. ordinamento di settore), il settore dell’“arte, attività e beni culturali”, hanno chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del cd. Art-bonus in relazione agli oneri che sostengono per l’esecuzione di un progetto di restauro e di valorizzazione, sulla base di protocolli d’intesa stipulati con diversi enti territoriali, di un bene pubblico, sottoposto alla tutela della locale Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico ed Etnoantropologico, in quanto sulla base dei suddetti protocolli di intesa non provvederanno ad erogare le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento sul bene, ma assumeranno l’obbligazione di dare esecuzione ai progetti di restauro e valorizzazione del monumento facendosi carico – in via esclusiva - dei relativi oneri finanziari e organizzativi.

Le fondazioni bancarie possono fruire del credito di imposta disciplinato dall’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, relativamente alle somme spese per la progettazione e l’esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli di intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali, questa la conclusione dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 15 ottobre 2015 n. 87/E

Il competente Ministero precisa, altresì, che il fatto che le fondazioni non trasferiscano le somme di denaro all’ente pubblico territoriale, ma provvedano, direttamente, al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, appare elemento che non influisce sul meccanismo di liberalità, questo perchè l’importo e la destinazione della donazione sono previamente identificati nei protocolli d’intesa: l’erogazione liberale oggetto di beneficio è quantificata a monte, come somma determinata, e dunque assimilabile a erogazione in denaro.

Il MIBACT chiarisce, inoltre, che l’iniziativa intrapresa dalle fondazioni bancarie costituisce un caso di diretta applicazione dell’art. 121, D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale prevede espressamente che gli enti pubblici territoriali possano stipulare protocolli di intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell’arte, attività e beni culturali “al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione”.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15/10/2015 n. 87/E
TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze