Approvata definitivamente in data 6 agosto 2015, approda finalmente in Gazzetta , la conversione del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, G.U. n. 147 .
La legge detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa.
Alle procedure concorsuali è dedicato il Titolo I artt. 1-11.
La legge modifica la legge fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 con lo scopo di:
- facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi
- favorire la presentazione di offerte alternative rispetto al piano di concordato per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni.
- rendere possibile ai creditori, a determinate condizioni, la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore.
Sono stati modificati i requisiti per la proposta di concordato preventivo e gli obblighi in capo al commissario giudiziale, nonchè le modalità di adesione alla proposta. In particolare: la proposta di concordato deve soddisfare - se non si tratta di concordato con continuità aziendale - almeno il 20% dei crediti chirografari.
Con la finalità di accelerazione delle procedure e di garanzia della terzietà non puo' essere nominato curatore chi ha, in qualsiasi tempo, concorso al dissesto dell'impresa.
Viene inoltre prevista l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un registro nazionale dove confluiscono, oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, anche quelli dei commissari e liquidatori giudiziali e sono annotate le sorti delle procedure concorsuali. Per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2015.
Il curatore, per la liquidazione dell'attivo, puo' appoggiarsi a società specializzate nella vendita e sono stati previsti termini procedurali più stringenti (programma di liquidazione entro 180 gg. dalla sentenza che dichiara il fallimento; liquidazione dell'attivo del fallimento entro 2 anni), il cui mancato rispetto può determinare la revoca del curatore.
E' stata prevista la revocatoria per la dismissione di beni oggetto di eventuali atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento che pertanto tornano a far parte del patrimonio del fallimento.
La procedura del fallimento puo' essere chiusa e l'attivo puo' essere ripartito anche quando vi siano giudizi pendenti; sarà cura del curatore accantonare le somme necessarie a coprire le spese di giudizio.
Anche i magistrati devono dare priorità dalla definizione delle cause in cui è parte un fallimento e il giudice non puo' liquidare acconti a favore del curatore se non dopo almeno un riparto parziale.
Viene anche introdotta una norma in riferimento all'accordo di ristrutturazione dei debiti finalizzita a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte. La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito possa essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari.