Altro credito d'imposta per gli alberghi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 17 giugno 2015 n.138 il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 7 maggio 2015, riguardante le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere.
Vengono individuate le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta, con riferimento, in particolare:
- alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonchè ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;
- alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
- alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
- alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, nonchè per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere, a condizione che il
beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa fino all'importo massimo di 200.000,00 euro nei tre anni d'imposta.
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda è presentata entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.