Normativa Pubblicata il 10/06/2015

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Chiarimenti sulle modifiche all'istituto del ravvedimento operoso

Ulteriori chiarimenti delle Entrate in merito alla disciplina del ravvedimento operoso, modificata dalle novità introdotte con la Legge di Stabilità 2015; Circolare Agenzia delle Entrate del 09.06.2015 n. 23



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 23 del 09/06/2015
Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 9 giugno 2015 n. 23/E ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (190/2014), la quale ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, determinando un radicale cambiamento dell’assetto originario dell’istituto.
In particolare, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra Fisco e contribuenti, incentivando la “compliance fiscale”, volta a ridurre gli ambiti del contenzioso tributario, anche attraverso uno scambio sempre più agevole di informazioni, il ravvedimento operoso è stato rimodulato, attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione.
Sotto il profilo temporale, l’istituto, che prima delle modifiche era attivabile esclusivamente “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione”, può, oggi, essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento.
Tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, rientrano anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce.
Inoltre, sono state introdotte diverse ed ulteriori misure di riduzione della sanzione, con l’obiettivo di garantire una maggiore premialità per il contribuente che si attivi tempestivamente rispetto al momento di commissione della violazione oggetto di regolarizzazione. Sono state introdotte, al comma 1 della disposizione in commento, le lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater), con cui è prevista la riduzione delle sanzioni a:

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 09/16/2015 n. 23/E
TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze Ravvedimento operoso 2024