La Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina dell'Irap, l'Agenzia delle Entrate con Circolare del 9 giugno 2015 n. 22/E fornisce alcuni chiarimenti in merito.
I commi da 20 a 24 dell’unico articolo 1 dispongono, rispettivamente:
- l’inserimento nell’articolo 11 del decreto IRAP del comma 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP;
- il riconoscimento – per i medesimi soggetti, che non impiegano lavoratori dipendenti – di un credito d’imposta stabilito in misura pari al dieci per cento [10%] dell’IRAP lorda. Per espressa previsione di legge, il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. I termini di decorrenza della previsione in esame sono analoghi a quelli previsti per la misura di cui al punto precedente;
- l’abrogazione dell’articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che stabiliva la riduzione delle aliquote IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1, 1-bis), lettere a), b), c) e all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Gli effetti dell’abrogazione decorrono dall’entrata in vigore della norma, divenuta pertanto inefficace ab origine. Sono, tuttavia, salvaguardati i comportamenti di quanti hanno determinato l’acconto relativo al periodo d’imposta 2014 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
- la modifica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del decreto IRAP tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi [i.e. “deduzione analitica”]. Ciò in quanto la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato riduce l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione e con essa la quota di IRAP ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi [cfr., sul punto, circolare n. 8/E del 3 aprile 2013].
Indice della Circolare:
Premessa
- Imprese operanti in concessione e a tariffa
- Contratti di somministrazione
- TFR e accantonamenti
- Accantonamenti pregressi
- Contratti a termine
- Credito d’imposta in assenza di personale
- Deduzione forfetaria imposte sui redditi