Per la determinazione della plusvalenza conseguente alla cessione di terreni, ai sensi dell’articolo 7 della legge 448/2001, il contribuente può assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima. Per la Corte di Cassazione, l’asseverazione di questa perizia, in data successiva al rogito, non comporta decadenza dell’agevolazione.
Inoltre, il contribuente che indichi nell’atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello determinato con la perizia giurata di stima, si espone ad una rettifica da parte del fisco anche con riferimento alla determinazione della plusvalenza tassabile, non potendo far valere gli effetti della rivalutazione del bene. Infatti, solo attraverso una nuova, minore rideterminazione del valore con apposita perizia è possibile discostarsi dal valore originariamente periziato.
Ad integrazione di quanto sopra richiamato, si evidenzia che la ratio sottostante alla norma in esame, volta a contrastare l’occultamento della base imponibile ai fini delle imposte indirette, viene meno nei casi in cui, pur non facendosi menzione in atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello periziato, ossia quello “minimo di riferimento” previsto dalla norma, sia poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale mediante una apprezzabile sottrazione a tassazione di base imponibile, ai fini dell’imposizione indiretta.