Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2015 n. 112 la Legge del 7 maggio 2015, n. 62 contenente le norme recanti il regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, con riferimento alle imposte sui redditi.
Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:
a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- l'imposta sul reddito delle societa' (IRES);
- l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:
- l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (profit-seeking enterprise income tax);
- l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (individual consolidated income tax);
- l'imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.
La presente legge si applica altresi' alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3
istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.