La black list, o lista nera, è un elenco dei Paesi in cui esiste un regime fiscale privilegiato la cui caratteristica essenziale consiste nell’avere un livello di tassazione basso o addirittura nullo.
Le black list esistenti a tutt'oggi sono tre, e si distinguono le seguenti tipologie:
Le novità in vigore dal 2016
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha abrogato i commi da 10 a 12 bis dell’articolo 110 del Tuir. Non vi sono più i requisiti indicati fino ad ora e modificati con il decreto sulla internazionalizzazione. E questo ai fini della deducibilità dei componenti negativi che derivano da operazioni effettuate tra imprese residenti e soggetti domiciliati o residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
A partire quindi dal periodo d’imposta 2016 non assume più alcuna rilevanza l’individuazione degli ordinamenti a fiscalità privilegiata, ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito. Ricordiamo che prima della entrata in vigore della legge di stabilità 2016, che ha abrogato tout court l’articolo 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR, l’individuazione degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato era affidata al decreto ministeriale del 23 gennaio 2002. Sebbene non formalmente abrogata dalla modifiche normative in commento, perde ogni valenza la citata lista contenente l’individuazione degli Sati o territori a fiscalità privilegiata.
In altre parole, l’individuazione degli Stati considerati a fiscalità privilegiata, ai fini della deducibilità dei costi black list, per mezzo di un apposito decreto viene superata dalla legge di stabilità 2016. (vedi anche Circolare del 26.09.2016 n. 39/E)
In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi).
Le novità in vigore dal 2015
Il ministro dell’economia e delle Finanze ha firmato l'1 aprile il decreto che ridisegna la black list sulle controlled foreign companies, dando attuazione alle disposizioni introdotte dall’ultima legge di stabilità, volte a favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese.
Le novità relativa alla lista sulle controllate estere prevede la sua rimodulazione in base ai nuovi principi normativi contenuti nella legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 680, della legge 190/2014). L’elaborazione della black list, ai fini della disciplina sulle Cfc, si basa sui criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del Tuir). In base alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015, una tassazione non inferiore al 50% di quella italiana può essere considerata adeguata. Tale modifica consente a Filippine, Malesia e Singapore di uscir fuori dalla black list Cfc avendo un livello di tassazione superiore al 50% di quello italiano. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sarà definito l’elenco dei regimi fiscali speciali con un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.
Novità del 2016
Con la legge di stabilità per il 2016 l'articolo 1 comma 142 ha modificato il comma 1, il comma 6 e il comma 8 bis dell'articolo 167 del Tuir mentre il precedente comma 4 è stato riscritto. Il nuovo comma 4, "i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”, stabilisce che la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia è il criterio univoco per inviduare tali Stati ai fini della discplina CFC; la disciplina CFC si applica, a certe condizioni, anche nel caso di società localizzate in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi dello Spazio Economico Europeo “con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni” in presenza delle condizioni di legge con particolare riferimento ai bassi livelli di tassazione.
Inoltre le disposizioni indicate nell'art. 1 del DM si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
La black list persone fisiche, contenuta nel decreto ministeriale del 4 maggio 1999, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del Tuir, individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all’estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia. In particolare individua, per le persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente, lì trasferite e per le quali opera la presunzione di residenza in Italia, alcuni Stati e territori con regime fiscale privilegiato. Tale decreto è stato nel corso degli anni ripetutamente modificato.
Le novità in vigore dal 2014
La nota del Mef n. 39 del 12 febbraio 2014 ha comunicato che il ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto con cui la Repubblica di San Marino viene espunta dalla "black list" italiana dei paradisi fiscali (articolo 1 del Dm 4 maggio 1999 e successive modifiche). La decisione segue la ratifica della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali del 3 ottobre 2013.
Il nuovo decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, introduce modifiche al decreto 4 maggio 1999, relativo all'individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Gli Stati fiscalmente privilegiati ai fini Irpef, secondo le modifiche apportate dal citato decreto, sono quelli indicati nell'articolo 1:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).
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Per approfondimenti segui il nostro Dossier Black List - Monitoraggio delle operazioni con i Paradisi Fiscali.