La Corte di giustizia UE con Sentenza del 17 luglio 2014 n. C-272/13 si è pronunciata sugli effetti della mancata introduzione materiale dei beni nel deposito IVA, regolato dall’art. 50-bis, D.L. n. 331/1993.
E' considerata legittima la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione subordinata alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte al suo interno.