L’INPS con
la circ. n. 82 del 23/04/2015, ha fornito le
istruzioni operative per la liquidazione mensile, ai lavoratori che lo richiedono, del
TFR maturando (c.d. Qu.i.r.: quota integrativa della retribuzione) disposta dalla Legge di Stabilità 2015.
La prima busta paga utile per l’erogazione della Qu.i.r. sarà quella del mese di maggio 2015, con riferimento alla quota maturata nel medesimo mese di maggio.
Le quote di marzo e aprile 2015 non potranno, pertanto, essere corrisposte.
I lavoratori che hanno presentato all’azienda richiesta per ricevere il pagamento del TFR prima della pubblicazione del modello devono riproporla utilizzando il
modello ufficiale.
Il datore di lavoro deve controfirmare una copia del modello ministeriale e rilasciarla al lavoratore per ricevuta.
Si ricorda che:
· non possono chiedere il pagamento mensile della quota maturanda di TFR i lavoratori domestici e agricoli
· non possono chiedere il pagamento mensile della quota maturanda di TFR i lavoratori il cui TFR non sia disponibile perché dato a garanzia di un finanziamento, come nel caso di cessione del quinto
· possono chiedere il pagamento mensile della quota maturanda di TFR i lavoratori con almeno sei mesi di anzianità aziendale
· possono chiedere il pagamento mensile della quota maturanda di TFR i lavoratori che hanno scelto di versare il TFR ad un fondo di previdenza complementare.
L’opzione presentata dal lavoratore per il pagamento mensile delle quota maturanda di TFR ha validità fino al 30 giugno 2018 e non può essere revocata.