L’art. 1, comma 125, della L. 23 dicembre 2015, n. 190, c.d. Legge di stabilità , prevedeva, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
In attuazione di ciò è stato emanato il D.P.C.M. 27 febbraio 2015, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, il quale disciplina le modalità per usufruire di un assegno in caso di nascita o adozione di un bimbo/a tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il D.P.C.M. prevede in particolare:
- I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validita' non superiore a 25.000 euro annui.
- L'assegno è fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno è raddoppiato (pari a 1.920 euro).
- L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile.
- L'assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
- La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare per adozione e non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre questi termini, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.