La vicenda nasce dalla concessione di un mutuo a titolo gratuito da parte di una controllante italiana ad una società controllata estera, con obbligo di restituzione della somma data in prestito, ma con omessa contabilizzazione di interessi attivi su operazioni di finanziamento transfrontaliero ed infragruppo a titolo gratuito.
La Cassazione ha stabilito la liceità dell’operazione e l'esclusione di questa dall'applicazione della disciplina del transfer pricing.
Ecco il testo della Sentenza della Cassazione del 19 dicembre 2014 n. 27087.