Nessun divieto di compensazione e di apposizione del visto di conformità per le micro e piccole imprese che operano nelle Zone Franche Urbane (ZFU). L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 3 aprile 2015 n. 36/E scioglie i dubbi degli operatori in merito all’applicabilità di alcuni limiti alle compensazioni effettuate per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che operano in queste zone.
Così come indicato nel comunicato stampa dell'Agenzia, viene precisato che la risoluzione in questione ricorda che l’obbligo si ricorda che l’obbligo di apporre il visto di conformità e il divieto di compensare i crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per importi superiori a 1.500 euro, riguardano esclusivamente le compensazioni “orizzontali” e non quelle “verticali” (ancorché effettuate mediante la delega di versamento) e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta.
Lo scomputo dei versamenti dovuti mediante l’utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche ha natura agevolativa e le compensazioni operate dalle imprese, in virtù del meccanismo di funzionamento dell’agevolazione, sono assimilabili alle compensazioni “verticali”, ossia imposta su imposta. Ne deriva che non è necessario apporre il visto di conformità ed è possibile compensare anche in presenza di ruoli scaduti.
Inoltre, non è applicabile il limite di 250mila euro previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione (l’agevolazione de qua, infatti, trova esposizione in un prospetto del quadro RS) né quello generale, attualmente pari a
700mila euro, in quanto il credito d’imposta deriva dall’applicazione di una disciplina agevolativa sovvenzionale.