Normativa Pubblicata il 09/01/2015

Tempo di lettura: 23 minuti

Ecco lo schema del decreto legislativo su abuso diritto, elusione fiscale, regime sanzionatorio

Lo schema del decreto legislativo approvato il 24 dicembre non porta come si sperava, la cancellazione del reato penale per il mancato versamento dell'Iva e delle ritenute ma solo una rimodulazione delle soglie. Ora il decreto è all'esame delle commissioni che dovranno esprimere il loro parere. In particolare per l’omesso pagamento di IVA il decreto prevede l'innalzamento della soglia dagli attuali 50.000 euro a 150.000 euro per ogni anno di imposta. Ecco il testo dello Schema del decreto che porta tre titoli: - Abuso del diritto o elusione fiscale - Revisione del sistema sanzionatorio - Regime dell'adempimento collaborativo



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero del 24/12/2014
Fonte: Governo Italiano

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare,
l’articolo 5, in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, l’articolo 6, in materia, tra l’altro, di gestione del rischio fiscale, di governance aziendale e di tutoraggio, nonché l’articolo 8, in materia di revisione del sistema sanzionatorio;
RITENUTO che, relativamente all’articolo 5 della legge n. 23 del 2014, le disposizioni legislative delegate vanno emanate in attuazione del diritto dell’Unione europea in materia di abuso del diritto fiscale, dei principi costituzionali di eguaglianza, legalità, capacità contributiva e di certezza dei
rapporti giuridici, nonché dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2014;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2014;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE
Articolo 1 (Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente)
1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
“ART. 10-bis (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)
1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria,
che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti
giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
3. Non si considerano abusive,in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.
4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, salvo che queste ultime non configurino un caso di abuso del diritto.
5. Il contribuente può proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma. Fino all’emanazione del decreto, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259.
6. Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto
per la notificazione dell’atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l’atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.
9. L’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2.
Il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall’amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all’Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
12. In sede di accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di altre disposizioni e, in particolare, di quelle sanzionabili ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.”.
2. L’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato. Le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite all’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili.
3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente presenta istanza di
interpello ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 giugno1998, n. 259. Resta fermo il potere del Ministro dell’economia e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento.
4. I commi da 5 a 11 dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni, nonché dalla normativa doganale dell’Unione europea.
5. Le disposizioni dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere
in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.
TITOLO II
REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO
Articolo 2
(Modifica dell’articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla lettera b), dopo le parole: “valore aggiunto”, sono aggiunte le seguenti: “e lecomponenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta;
b)alla lettera c), dopo le parole: “persone fisiche”, sono aggiunte le seguenti: “nonché di sostituto d’imposta”.
Articolo 3
(Modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
1.L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:
“1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni, relative a dette imposte, elementi passivi fittizi quando l’ammontare è superiore ad euro 1000”.
Articolo 4 (Modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)
1. L’articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:
“ ART. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o oggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’
amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a)l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b)l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milionecinquecentomila, ovvero qualora l’ammmontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione
dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
4.Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono operazioni simulate quelle che hanno dato luogo ad effettivi flussi finanziari annotati nelle scritture contabili obbligatorie”.
Articolo 5(Modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione infedele)
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, lettera a), la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla seguente:
“centocinquantamila”;
b)al comma 1, lettera b), le parole: “euro due milioni”, sono sostituite dalle seguenti: “euro tre milioni”;
c)dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1,non si tiene conto della non corretta classificazione dell’inerenza o della non deducibilità
di elementi passivi reali.
1-ter.E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque indica nella dichiarazione annuale di sostituto d’imposta un ammontare dei compensi, interessi ed altre somme inferiore a quello effettivo, qualora l’ammontare delle
ritenute non versate riferibili alla differenza è superiore a euro cinquantamila.
1-quater.Non danno luogo a fatti punibili le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio
di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
1-quinquies. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non sitiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b).”.
Articolo 6
(Modifica dell’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione omessa)
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.”.
Articolo 7
(Modifica dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
1. All’articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, dopo la parola: “inesistenti,” sono aggiunte le seguenti:”quando l’importo non rispondente al vero in essi indicato è superiore a euro mille per ciascun periodo di imposta.”.
Articolo 8
(Modifica dell’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia occultamento o distruzione di documenti contabili)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: “da sei mesi a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti:”da un anno e sei mesi a sei anni.”.
Articolo 9
(Modifica dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate)
1.All’articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo la parola: “ritenute” sono inserite le seguenti: “dovute sulla base della stessa dichiarazione o”.
2.All’articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
parola:”cinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centocinquantamila”.
Articolo 10 (Modifica dell’articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, in materia di omesso versamento dell’impostasul valore aggiunto)
1. L’articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: “ART. 10-ter (Omesso versamento di IVA)
1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro
il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro centocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.”.
Articolo 11 (Modifica dell’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di indebita compensazione)
1. L’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: “ART. 10-quater (Indebita compensazione).
1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, del dlgs 9 luglio 1997, n.241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”.
Articolo 12 (Confisca)
Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserito il seguente:
“ART. 12-bis (Confisca)
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.”.
Articolo 13 (Modifica dell’articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di cause di estinzione e circostanze del reato. Pagamento del debito tributario)
1.
All’articolo 13, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
a)“1. Se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti di cui al presente decreto sono stati estinti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie:
a)i reati di cui agli articoli 4, 5, 10-bis. 10-ter sono estinti
b)le pene previste per gli altri delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà, non si applicano le pene accessorie indicate all’articolo 12 e le circostanze aggravanti di cui ai commi 3 e 4.”,
b) “3. Le pene stabilite per i delitti di cui al Titolo II sono aumentate della metà:
a) se le imposte complessivamente evase nel periodo sono superiori ad un milione di euro;
b) se il reato è commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria.”.
Articolo 14(Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell’ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari)
Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserito il seguente:
ART. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni sequestrati)
1. I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanz
iarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
2. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.”.
Art. 15
(Introduzione dell’articolo 19-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di esclusione della punibilità)
1.
Dopo l’articolo 19 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto il seguente:
“Art. 19-bis (Causa di esclusione della punibilità)
1.Per i reati previsti dal presente decreto, la punibilità è comunque esclusa quando l’importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al tre per cento del reddito imponibile dichiarato o l’importo dell’imposta sul valore aggiunto evasa non è superiore al tre per cento dell’imposta sul valore aggiunto dichiarata.
Per tali fatti sono raddoppiate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471 del 1997.”
Articolo 16(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
b) il comma 143 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 17(Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento)
1. All’articolo 43, terzo comma,del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini.”.
2. All’articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il raddoppio opera a condizioneche la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini.”.
3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
TITOLO III
REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Articolo 18 (Finalità e oggetto)
1. Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la revenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
2. L’adesione al regime è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comporta l’assunzione dei doveri di cui all’articolo 15 e produce gli effetti di cui all’articolo 16.
Articolo 19 (Requisiti)
1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci, procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari,le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.
Articolo 20 (Doveri)
1. Il regime comporta per l’Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta de
gli interventi ritenutinecessari ai fini dell’ammissione e delle permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 13, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell’intento di favorire un contesto fiscale di certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell’ambito del regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell’esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all’articolo 14, comma 2, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per garantire il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 13, comma 1, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all’Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e
l’affidabilità, nonché laconoscibilità a tutti i livelli aziendali.
Articolo 21 (Effetti)
1. L’adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di
pervenire con l’Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo.
2. L’adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali. L’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica
e conferma l’idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e
l’adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all’interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta,
anche se l’Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all’Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giornidall’entrata in vigore del presente decreto,sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo.
3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l’Agenzia non condivide la posizione dell’impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell’accertamento.
4. In caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in
ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.
5. Il contribuente che aderisceal regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.
Articolo 22 (Competenze e procedure)
1. L’Agenzia delle entrate è competente in via esclusiva per i controlli e le attività relativi al regime di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime.
2. I contribuenti, che nel rispetto del presente decreto adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllodel rischio fiscale e che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo, inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso a tal fine disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 14 nonché del comma 4, comunica ai contribuenti la ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comu
nicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L’Agenzia delle entrate, con provvedimento motivato, può dichiarare l’esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti di cui all’articolo 14 o del comma 4 del presente articolo, ovvero per l’inosservanza degli impegni di cui all’articolo 15, comma 2.
4. In fase di prima applicazione, il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non in
feriore a dieci miliardi di euro e la competenza per le attività di cui al comma 1 è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.
5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 23 (Clausola di invarianza oneri)
1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fonte: Governo Italiano


TAG: Leggi e Decreti