Come è noto,
l'articolo 4, comma 24, lettera b) legge 28 giugno 2012 n. 92 ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015 nuove
misure volte a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso
l’introduzione di prestazioni orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
In particolare è introdotta la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro i successivi undici mesi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Con Decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Tale contributo viene erogato, ai sensi dell’art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
Ai sensi del suddetto decreto del 22 dicembre 2012, le madri lavoratrici, per accedere ai benefici di cui trattasi, hanno presentato domanda telematica all’INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella
Circolare n. 48 del 28 marzo 2013 e nel bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale in data 14 giugno 2013.
Le madri lavoratrici che hanno scelto il beneficio del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati hanno indicato, altresì, la struttura erogante servizi per l’infanzia (da ora “asilo nido”) nella quale hanno iscritto il proprio figlio, tra quelle presenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale in data 28 giugno 2013.
L’Inps comunicherà agli “asili nido” interessati i nominativi delle madri lavoratrici beneficiarie e dei relativi figli, nonché il numero di mesi di beneficio di ciascuna.
A seguito di tale opzione l’INPS provvederà direttamente al pagamento delle strutture secondo le istruzioni riportate nel presente Messaggio n. 14870 del 20 settembre 2013, che qui alleghiamo.