L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 10 novembre 2014 n. 98/E, a seguito della Sentenza Corte di Giustizia UE emessa il 19.12.2013 nel procedimento C-563/12, che affronta il tema delle cessioni in cui i beni vengono trasportati, a cura del soggetto destinatario non residente, fuori dal territorio comunitario, chiarisce che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applichi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dal citato articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione.
Inoltre è possibile recuperare l'IVA nel frattempo versata.
In particolare, per quanto concerne le modalità di recupero dell’imposta versata in sede di regolarizzazione, il contribuente potrà procedere all’emissione di una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione.
In alternativa, il contribuente potrà sempre azionare la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.
E' evidente, infine, che laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall'articolo 7, comma 1, dei decreto n. 471 del 1997, e si abbia prova dell’avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.