L'articolo 12, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce, al primo periodo, che “La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio”.
Per il calcolo di tale termine bisogna considerare i soli giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente e non i giorni trascorsi tra l'inizio e la fine delle operazioni di verifica, computando quindi anche quelli impiegati per verifiche eseguite al di fuori di detta sede.
Inoltre tale termine va considerato meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo definisce perentorio né la perentorietà può desumersi dalla ratio della norma che altrimenti farebbe discendere una sanzione sproporzionata (la nullità del successivo avviso di accertamento) rispetto al mero disagio al contribuente causato dalla più lunga permanenza dei verificatori presso la sua sede.
E' questo il principio che si desume dalla pronuncia della Cassazione n. 24690 del 20 novembre 2014 (non a caso resa in forma di ordinanza), conforme alla posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria ed avallata da altre pronunce della giurisprudenza di legittimità.