L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 17 giugno 2010 n. 33/E ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento (articolo 177, comma 2, del Tuir).
Tale articolo disciplina lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento attraverso cui la società conferitaria acquisisce (ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile, della società le cui quote partecipative sono “scambiate”.
Più in particolare, ricorrendo specifici requisiti, le azioni o quote ricevute (in cambio dal soggetto conferente) a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni sono valutate (ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente stesso) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento medesimo.
La disciplina in commento (a differenza del modello degli scambi intracomunitari) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. “regime a realizzo controllato”).
Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria (i.e., aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto del conferimento).