Con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 3 novembre 2014 n. 95/E, viene chiarito che nel caso di trasferimenti immobiliari tramite asta pubblica avvenuti prima della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014, purché non esauriti, il contribuente può, comunque, esercitare l’opzione per l’applicazione del regime del prezzo valore con apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata nei termini previsti dall’articolo 77 del TUR.
Questo perché la mancata richiesta dell’applicazione del prezzo valore non è dipesa da una scelta del contribuente, in quanto, sulla base della normativa vigente al momento della stipula dell’atto di acquisto, avvenuto con rogito notarile del 21 novembre 2011, (successivamente integrata dalla sentenza della Corte Costituzionale), tale opzione non poteva essere esercitata per gli immobili acquisiti per asta pubblica, ovvero la previsione recata dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non contemplava la possibilità di optare per il criterio del prezzo valore per gli immobili acquisiti in sede di espropriazione forzata o di pubblico incanto.
A seguito della presentazione di detta istanza, l’ufficio dell’Agenzia procederà alla riliquidazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di trasferimento dell’immobile, acquisito a seguito di aggiudicazione per asta pubblica, e alla liquidazione del rimborso della maggiore imposta eventualmente spettante.