Nel caso in cui le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento, nell'ipotesi di acquisto per usucapione di beni immobili, i contribuenti interessati potranno, comunque, beneficiare delle predette agevolazioni mediante integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione, questo il parere dell'Agenzia pubblicato con Risoluzione del 17 ottobre 2014 n. 90/E.
Infatti, come rilevato dal contribuente istante, con risoluzione 3 ottobre 2008, n. 370, l'Agenzia aveva affermato che nel caso in cui il contribuente non abbia richiesto le agevolazioni fiscali ‘prima casa’ nella domanda di partecipazione ad un’asta immobiliare, le dichiarazioni riguardanti il possesso dei predetti requisiti possono essere rese nelle more della registrazione del decreto di trasferimento.
Con sentenza 4 ottobre 2006, n. 21379, la Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che il termine finale entro il quale il destinatario dell’agevolazione può far valere il suo diritto a chiedere l’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’ è costituito dalla registrazione dell’atto davanti all’Amministrazione fiscale.