Pubblichiamo il Parere del Ministero dello Sviluppo economico del 29 settembre 2014 prot. 169135 relativo ad alcuni chiarimenti forniti sulle start-up innovative e sulla loro iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, nonchè sulla competenza dell'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio il merito alla valutazione delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale.
Viene chiarito che non può essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: <>.
Poiché, quindi, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi devono essere tutte oggetto dell’attività della start-up innovativa dopo la sua iscrizione nell’apposita sezione speciale, pare inevitabile che, contestualmente a detta richiesta di iscrizione, debba anche essere presentata, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale inerente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP, anche attraverso la procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” prevista dall’art. 9 e seguenti del DL 7/2007.
In conclusione non è possibile denunciare, in sede di richiesta di iscrizione nell’apposita sezione speciale di cui all’art. 25, c. 8, del DL 179 /2012, la sola attività di “ricerca e sviluppo” (ed infatti nessuna delle società assistite da codesto Professionista ha denunciato il solo avvio di tale attività), ma il complessivo avvio delle attività (c. 2, lett. “f”, cit.) di “sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in parola. Se per lo svolgimento di tali attività le norme vigenti prevedono prevede l’attivazione
di procedimenti autorizzatori o para-autorizzatori, dovrà darsi prova della corretta esecuzione degli stessi (ad esempio, mediante allegazione della SCIA presentata) nel momento in cui si richiede l’iscrizione nella ripetuta sezione speciale.
In merito al secondo quesito, viene chiarito che non è rimessa alla competenza dell’ufficio del registro delle imprese, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall’innovatività o dall’alto valore tecnologico) ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste; ecc.
Va evidenziato, infine, che la procedura in questione non contempla la presentazione alla camera di commercio di una esaustiva documentazione tecnica circa il prodotto o servizio innovativo che si intendete produrre e commercializzare; per cui la camera non avrebbe a propria disposizione, in ogni caso, compiuti elementi istruttori su cui basare una propria eventuale valutazione di merito.
Ovviamente, ciò non esclude che tale valutazione di merito sia svolta, successivamente, da altri soggetti.