Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili adottato in data 02 luglio 2014 da ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell’astensione collettiva dalle attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con particolare riferimento a quelle che hanno carattere fiscale, civile, amministrativo, di consulenza del lavoro, previdenziale e assistenziale, inerenti i tributi doganali, il contenzioso tributario e giurisdizionale, procedure
concorsuali, di commissario o attestatore, e la mediazione, per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti.
Art. 2
Proclamazione e durata delle astensioni
1. La proclamazione dell’astensione, con l’indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell’astensione alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Consiglio nazionale dell’Ordine. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell’astensione collettiva, al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al Direttore dell’Inps, al Direttore dell’Inail, al Demanio, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all’ANCI, all’Unioncamere in rappresentanza delle camere di Commercio, al Ministero di Grazia e Giustizia, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero del Lavoro e ad altri Ministri eventualmente interessati, ai Capi degli Uffici
giudiziari del distretto o dei distretti interessati, e a tutti gli Ordini locali. Ove l’astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi possono essere trasmesse esclusivamente ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati.
L’organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico dell’astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini.
Il servizio pubblico radiotelevisivo è messo nelle condizioni di dare la tempestiva diffusione a tali comunicazioni, nelle forme previste dalla legge, in modo da fornire informazioni complete sull’inizio, la durata, le prestazioni garantite e le modalità dell’astensione nel corso dei telegiornali e giornali radio. Le medesime informazioni sono fornite a giornali quotidiani ed alle emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato, oltre a tutti gli Ordini Locali, secondo le forme previste dalla legge.
Tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.
2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l’astensione medesima, salva la diversa richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.
3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l’astensione è proclamata ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione.
L’astensione non può superare otto giorni lavorativi consecutivi.
Con riferimento a ciascun mese dell’anno non può comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale dì un’astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate da parte di diversi soggetti rappresentativi della categoria, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto fornendo eventualmente le necessarie indicazioni che terranno conto della precedenza temporale nelle date di proclamazione.
5. Per le finalità di cui all’art. 5, e salva la prestazione indispensabile prevista dal medesimo articolo con riferimento alla precompilazione del modello F24 trasmesso autonomamente dal cliente, l’astensione non può essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi per il servizio di trasmissione telematica del modello F24 per il pagamento dei tributi o contributi in esso contenuto.
Art. 3
Comunicazione preventiva alla clientela
1. Il professionista è tenuto a rendere apposita comunicazione preventiva delle modalità di effettuazione dello sciopero, dell’apertura al pubblico durante l’astensione, nei termini previsti dalla lett. a) dell’art. 5, e delle prestazioni indispensabili che saranno garantite al cliente, ai sensi del medesimo art. 5. Tale comunicazione è predisposta dal professionista
entro dieci giorni dall’inizio dell’astensione e diffusa con i mezzi più idonei a raggiungere i propri clienti.
Art. 4
Effetti dell’astensione
1. L’astensione riguarda tutte le attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come definite dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle derivante da ulteriori disposizioni normative.
2. Nel processo tributario la mancata comparizione dell’iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all’udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente
disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del professionista titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvederà a fornire idonee informazioni ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili costituiti nello stesso procedimento.
3. Nel rispetto delle modalità sopra indicate, l’astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora professionisti del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa; la presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della controparte.
4. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un professionista che non intende aderire all’astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all’udienza quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti che abbiano dichiarato l’intenzione di aderire all’astensione.
5. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 5
Prestazioni indispensabili
1. Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le seguenti prestazioni indispensabili:
a) orario minimo di apertura non inferiore alle 2 (due) ore giornaliere, comunicate secondo le modalità di cui all’art. 3;
b) predisposizione e consegna delle buste paga;
c) predisposizione e consegna al cliente del modello F24, per il pagamento dei tributi o contributi, quando richiesto ai fini del pagamento in forma autonoma;
d) predisposizione e consegna al cliente delle dichiarazioni fiscali e tributarie, quando richiesto ai fini della presentazione in forma autonoma;
e) assistenza, predisposizione e consegna di documentazione in caso di accesso di organi ispettivi per accertamenti fiscali e tributari, o di deleghe dell’Autorità Giudiziaria, in procedimenti penali e di prevenzione, in procedimenti civili e
amministrativi;
f) rispetto dei termini perentori prescritti nell’ambito dei procedimenti tributari o civili in merito all’attività di attestazione o in presenza di concordati.
Art. 6
Controllo deontologico
l. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l’attuazione dell’astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, da adeguare alla peculiarità della posizione professionale dei soggetti interessati, resta ferma anche l’eventuale valutazione dei Consigli dell’Ordine in sede di esercizio dell’azione disciplinare. Gli stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalità di astensione, ogni volta proclamate.
2. Le Associazioni Sindacali Nazionali di categoria ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della
necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.
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Vilma Iaria
Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti
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Roberta Dell’Apa
Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti
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Marco Cuchel
Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti
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Amedeo Sacrestano
Presidente ANDOC - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti
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Giuseppe Diretto
Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili
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Eleonora Di Vona
Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili
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Domenico Posca
Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti