L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 10 luglio 2014 definisce le modalità di esercizio dell’opzione per la sospensione o rateizzazione dell’Exit tax, l’imposta da applicare in Italia in caso di trasferimento della residenza fiscale delle imprese in altro Stato dell’Ue o in Stati aderenti all’Accordo sul SEE (Spazio economico europeo).
Oltre all’opzione, vengono affrontati anche i temi della prestazione delle garanzie, del loro rilascio e dell’obbligo di monitoraggio annuale. Il Provvedimento attua le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 luglio 2014, pubblicato l’8 luglio 2014 nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni del provvedimento si applicano ai trasferimenti all’estero della residenza fiscale effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto del MEF del 2 luglio 2014, nonché a quelli avvenuti prima, in vigenza del Dm 2 agosto 2013, purché compatibili.
In allegato:
- Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014
- Provvedimento n. 2014/92134 del 10 luglio 2014