Con le circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014 sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione del credito
previsto per l’anno 2014 dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per
lavoratori dipendenti e assimilati”, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai quali corrisponda un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
La legge 23 giugno 2014, n. 89, ed entrata in vigore il 24 giugno 2014, nel convertire in legge il decreto, ha apportato talune modifiche all’art. 1 del decreto stesso riguardanti, tra l’altro, le modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato.
Con la Circolare dell' 11 luglio 2014 n. 22/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto.
Indice:
PREMESSA
1. SOGGETTI TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO
2. RECUPERO DELLE SOMME EROGATE
2.1 Modalità di recupero
2.2 Utilizzo del codice tributo 1655
2.3 Anno e mese di erogazione
2.4 Recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014
2.5 Erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015
2.6 Erogazioni effettuate in più mesi
2.7 Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori
2.8 Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno
2.9 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici