In tema di accertamento del reddito, il valore di mercato determinato in via definitiva (anche in sede di adesione piuttosto che di conciliazione) ai fini dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'amministrazione finanziaria come presunzione qualificata, dotata dei requisiti di gravità e precisione, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sia in capo al venditore per determinare la plusvalenza realizzata, sia in capo al compratore, ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali strumentale all'accertamento sintetico del reddito.
Si tratta di un principio ormai consolidato ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12462 del 4 giugno 2014.