Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010, è stata data attuazione all’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004, stabilendo che entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, ove designato, al fine di estendere la validità dei documenti informatici, trasmette alle competenti Agenzie fiscali l’impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.
La medesima norma dispone, inoltre, che con proprio provvedimento le Agenzie fiscali indicano gli ulteriori dati ed elementi identificativi da comunicare all’Amministrazione finanziaria.
Con la presente circolare del 6 dicembre 2012 n. 5/E, si chiariscono i profili applicativi del Provvedimento in oggetto, fornendo risposta ai più ricorrenti quesiti posti dagli operatori. In particolare, vengono chiariti gli aspetti relativi alla generazione dell’impronta, all’individuazione dei soggetti abilitati all’invio ed ai termini entro cui l’invio deve essere perfezionato. Vengono, da ultimo, forniti chiarimenti in
merito ad ulteriori ambiti applicativi del Provvedimento ed a questioni più generali attinenti alla conservazione dei documenti
tributari in modalità informatica.