Con Risoluzione del 7 maggio 2014 n. 48/E, l'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per consentire ai sostituti d’imposta che erogano il bonus Irpef di 80 euro mensili (introdotto dal Dl n. 66/2014), di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, le somme riconosciute in busta paga ai lavoratori dipendenti e assimilati.
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, prevede un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati che non concorre alla formazione del reddito.
Il credito è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
- “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto in nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
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