Con Risoluzione del 13 gennaio 2014 n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla detrazione d’imposta del 36% delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto per l'acquisto di box auto pertinenziale.
Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata.