L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione dell' 11 aprile 2014 n. 38/E ha chiarito che i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, non concorrono a formare il reddito, se le spese sono documentate e riguardano prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale in cui risiede o ha la dimora abituale l’atleta.
Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia dieuro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.
Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.