Con Provvedimento del 2 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modifiche nelle avvertenze delle cartelle di pagamento nella sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle novità introdotte, dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), alla disciplina dell’istituto della mediazione tributaria.
Ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale avverso gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, è necessario presentare preliminarmente reclamo all’ufficio che ha emesso l’atto impugnabile. La proposizione del reclamo, a seguito dell’intervento modificativo, è ora prevista come condizione di procedibilità del ricorso e non più come condizione di ammissibilità dello stesso.
La novità legislativa ha, inoltre, attribuito alla presentazione del reclamo l’effetto di sospendere la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato, in pendenza del termine di novanta giorni prescritto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Al riguardo, la norma prevede, altresì, che, qualora il suddetto termine dovesse decorrere senza che vi sia stato accoglimento del reclamo o senza che sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e, per il relativo periodo, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
La sospensione non si applica, peraltro, in caso di improcedibilità del reclamo.
Con riferimento al termine per la conclusione del procedimento di mediazione (novanta giorni dalla presentazione del reclamo) è stata, infine, prevista l’applicabilità allo stesso delle disposizioni sui termini processuali (computo e sospensione feriale).