Con Circolare del 31 marzo 2014 n. 1/DF il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica tra imprese e pubbliche amministrazioni, le cui regole tecniche e le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica sono state introdotte dal DM del 3 aprile 2013 n. 55.
Si rammenta che le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche, sono chiamate ad inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), l'IPA a sua volta provvede ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito
http://www.indicepa.gov.it.
Il codice IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente su ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione, in assenza la fattura viene rifiutata dal Sistema di Interscambio.
Ecco l'indice della Circolare:
- Premessa
- Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori
- Emissione della fattura elettronica
- Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica
- Impossibilità di recapito della fattura elettronica
- codice ufficiodell'amministrazione non deducibiledall'IPA
- Amministrazione non censita in IPA
- Impossibilità di inoltro al destinatario