La giurisprudenza ha da tempo chiarito che in caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall’atto costitutivo o dalle legge, la responsabilità degli amministratori di una società può essere esclusa solo nel caso, previsto dall’art.1218 cod. civ., in cui l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile e che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore. L'onere di fornire la prova spetta agli amministratori convenuti in giudizio. La corte del merito ha poi aggiunto che, in presenza di una crisi di liquidità, gli amministratori avrebbero potuto e dovuto convocare l'assemblea per deliberare un aumento di capitale sociale o, altrimenti, per proporre la liquidazione della società.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza del 5 marzo 2014 n. 5105.